Parallelamente alle disposizioni del diritto federale, esistono in diversi Cantoni, soprattutto in Romandia e in Ticino, fondi di diritto pubblico cantonale applicabili a tutti i rami. In tali casi s’impone una riduzione dei contributi, vigendo la regola che un’azienda non deve pagare due volte per la stessa prestazione. Considerato che, in base al catalogo delle prestazioni del Fondo Odontotecnica, vi possono essere delle sovrapposizioni unicamente nell’ambito della formazione di base (costi dei corsi interaziendali), da sempre il Fondo Odontotecnica concede alle aziende nei Cantoni in questione una riduzione del 20%, il che corrisponde alla quota di contributo regolamentare massima per la formazione di base.
Basi legali
Le principali basi legali sono definite dall’articolo 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) nonché dagli articoli 68 e 68a dell’Ordinanza sulla formazione professionale.